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L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo. La riscossione del contributo personale obbligatorio, non pagato entro tre mesi dalla comunicazione, si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del reclamo. Il reclamo sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
