(( Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi, nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro)) 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n. 414

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La L. 30 dicembre 1991, n. 414, ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.

Testo vigente dal 1 gennaio 1992

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art15 · fonte su Normattiva