((Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art15 · fonte su Normattiva