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Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
- 1)otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge. Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta';
- 2)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza. L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 1 gennaio 1992
