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La Giunta ha le seguenti funzioni:

  • a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • b)delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
  • c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
  • d)provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
  • e)amministra il personale:
  • f)decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 1 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art11 · fonte del testo