Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 11
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La Giunta ha le seguenti funzioni:
- a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b)delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
- c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
- d)provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
- e)amministra il personale:
- f)decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 1 gennaio 1987
