Art. 15
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Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennita' di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto. La misura della indennita' dovuta ai sindaci sara' determinata dal Comitato dei delegati. Tutte le predette indennita' sono a carico della Cassa.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 1 gennaio 1987
