Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1963 al 3 maggio 1968. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

  • 1)da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali;
  • 2)da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;
  • 3)da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie. Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 3 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art19 · fonte su Normattiva