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Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 e' corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche: ((...));

  • 2)da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;
  • 3)da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie ((...)). Il contributo di cui al presente articolo e' a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.

Testo in vigore dal 3 maggio 1968 al 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art19 · fonte su Normattiva