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I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse. In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita', la Cassa, peraltro, puo' assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi. Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957
