Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.5 In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita', la Cassa, peraltro, puo' assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.5 Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi. Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 luglio 1957, n. 634

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La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge".

Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 luglio 1957, n. 634

    La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art6 · fonte del testo