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Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, o successivamente perche' nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perche' trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato senze diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio.
Testo in vigore dal 3 luglio 1939 al 15 maggio 1990
