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Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, o successivamente perche' nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perche' trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato senze diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio.

Testo in vigore dal 3 luglio 1939 al 15 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art7 · fonte del testo