Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 aprile 1990, n. 88

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La L. 9 aprile 1990, n. 88 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I benefici di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 ottobre 1986".

Testo in vigore dal 15 maggio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1939 al 15 maggio 1990. 55 parole tolte.

tolto: Agli iscritti che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia prima del compimento dei sei anni di iscrizione alla Cassa sottufficiali, o successivamente perche' nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o perche' trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato senze diritto a pensione, viene restituito l'ammontare delle somme versate per contributo obbligatorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 aprile 1990, n. 88

    La L. 9 aprile 1990, n. 88 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I benefici di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 ottobre 1986".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art7 · fonte del testo