Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1948 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →
[1]In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, e' consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessita', nonche' delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed ad interim per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:
- 1)zucchero;
- 2)caffe' e surrogati di caffe';
- 3)cacao;
- 4)spiriti;
- 5)birra;
- 6)oli di semi alimentari;
- 7)combustibili liquidi e lubrificanti;
- 8)filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.
[2]Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 1 gennaio 2008
