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[1]In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, e' consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessita', nonche' delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed ad interim per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:

  • 1)zucchero;
  • 2)caffe' e surrogati di caffe';
  • 3)cacao;
  • 4)spiriti;
  • 5)birra;
  • 6)oli di semi alimentari;
  • 7)combustibili liquidi e lubrificanti;
  • 8)filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

[2]Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1948 al 1 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art2 · fonte del testo