Art. 4 — COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72
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Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli transitori delle scuole elementari carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nella sede, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, possono, su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale transitorio delle scuole carcerarie al ruolo normale, per sedi diverse da quelle dei Comuni capoluoghi di provincia. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire mediante decreto le modalita' di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale. All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.
Testo in vigore dal 4 giugno 1958 al 8 marzo 1963
