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[1]Contro le deliberazioni della Commissione che abbia negato l'iscrizione o la reiscrizione nell'elenco autorizzato o adottato i provvedimenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 11, e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'articolo seguente.

[2]Il ricorso dell'interessato non ha effetto sospensivo.

[3]Il presidente della Commissione centrale puo', pero', su istanza del ricorrente, disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provinciale o interprovinciale.

[4]La Commissione centrale decide con provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1942 al 14 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art14 · fonte del testo