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[1]Presso il Ministero delle corporazioni e' istituita, con decreto del Ministro per le corporazioni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le corporazioni (o da un suo delegato) e composta da:
- a)un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- b)un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- c)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- d)due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno appartenente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'altro appartenente alla Direzione generale della marina mercantile;
- e)un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f)un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
- g)un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
- h)due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle aziende di deposito e spedizione;
- i)due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero.
[2]Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumera' le funzioni di segretario.
[3]Quando il presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessita', in relazione alla materia da trattarsi, potra' integrare la Commissione con il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante dei lavoratori dell'industria, nonche', con il rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, il rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ed il rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, gia' nominati, nel decreto costitutivo della Commissione.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1942 al 14 settembre 2012
