[1]Gli spedizionieri iscritti nell'elenco non possono rilasciare procura per l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al personale regolarmente in servizio presso la propria ditta o societa' oppure a spedizionieri doganali con patente propria.
[2]Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente doganale propria e' punito con l'ammenda di L. 2000, oltre ai provvedimenti disciplinari da parte della Commissiono di cui all'art. 9.
Testo vigente dal 9 gennaio 1942
