Istituzione di nuove universita'

Art. 54 — Piano biennale transitorio

Le Universita' statali di cui alla presente legge, si intendono istituite nell'ambito del primo piano biennale transitorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art54 · fonte su Normattiva