Istituzione di nuove universita'
Art. 54 — Piano biennale transitorio
Le Universita' statali di cui alla presente legge, si intendono istituite nell'ambito del primo piano biennale transitorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Testo vigente dal 23 agosto 1982
