Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1957 al 3 giugno 1962. Leggi il testo vigente →
Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui e' collocato in questi ruoli, sempreche' ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale. Con le modalita' previste nel precedente comma e' conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.
Testo in vigore dal 27 aprile 1957 al 3 giugno 1962
