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Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 21 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:

  • 1)burro;
  • 2)margarina animale e vegetale;
  • 3)formaggi, tanto duri che molli e latticini;
  • 4)ricotta;
  • 5)legumi secchi;
  • 6)conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
  • 7)olii vegetali allo stato commestibile;
  • 8)pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
  • 9)frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;
  • 10)frutta secca;
  • 11)pesce fresco, anche congelato;
  • 12)uova di pollame;
  • 13)pollame e conigli, vivi o morti;
  • 14)baccala' secco e salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
  • 15)zucchero;
  • 16)carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;
  • 17)risone e riso;
  • 18)vini comuni, mosti ed uva da vino;
  • 19)benzina;
  • 20)fertilizzanti e anticrittogamici;
  • 21)macchine agricole;
  • 22)sementi, foraggi e mangimi industriali. L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964. Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.

Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 89/1966

    Questione infondata
    6 luglio 1966

    Conseguendo la non conversione in legge di un decreto-legge ipso iure ad un evento negativo - inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto - ovvero al voto contrario espresso da una sola delle assemblee legislative, è da escludere la possibilità che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del decreto sia contestuale alla non conversione. E quando da obbiettivi dati sostanziali risulti, in modo non equivoco, che il Parlamento abbia esercitato il potere previsto dall'art. 77, un formale riferimento a tale norma costituzionale appare del tutto superfluo. La norma del comma terzo dell'art. 77 Cost., stabilendo che i decreti non convertiti "perdono efficacia sin dall'inizio" si propone lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione; in essa non può ravvisarsi un limite alla facoltà del legislatore, nella stessa disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta demanata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti nel pieno rispetto delle norme costituzionali.

    Art. 23 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-11-15;1162~art5 · fonte del testo