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Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 21 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:
- 1)burro;
- 2)margarina animale e vegetale;
- 3)formaggi, tanto duri che molli e latticini;
- 4)ricotta;
- 5)legumi secchi;
- 6)conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7)olii vegetali allo stato commestibile;
- 8)pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- 9)frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;
- 10)frutta secca;
- 11)pesce fresco, anche congelato;
- 12)uova di pollame;
- 13)pollame e conigli, vivi o morti;
- 14)baccala' secco e salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
- 15)zucchero;
- 16)carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;
- 17)risone e riso;
- 18)vini comuni, mosti ed uva da vino;
- 19)benzina;
- 20)fertilizzanti e anticrittogamici;
- 21)macchine agricole;
- 22)sementi, foraggi e mangimi industriali. L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964. Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.
Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
