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Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impegnate:

  • 1)in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • 2)in acquisto di titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
  • 3)in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalle procedure indicate nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel codice civile, secondo le norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Sono consentite utilizzazioni di somme liquide di una gestione da parte di altra gestione. Esse sono deliberate dal consiglio di amministrazione e ammortizzate entro cinque anni con un saggio di interesse non inferiore al 4,50 per cento effettivo annuo.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 25 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art34 · fonte su Normattiva