Art. 12
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[1]L'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti e incorporata nell'Ente il quale nei riguardi delle categorie di personale gia' iscritte all'Opera stessa e dei loro superstiti provvede:
- 1)al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dispensati dal servizio per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione, nonche' a favore delle vedove e degli altri congiunti che non abbiano diritto a pensione, secondo le norme e alle condizioni di cui al testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni;
- 2)al ricovero, alla educazione, ed alla istruzione degli orfani;
- 3)al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia o all'estero;
- 4)alla liquidazione di una indennita' di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio con diritto a pensione ovvero ai loro superstiti, secondo le norme e nelle condizioni previste nel titolo VI del predetto testo unico e successive modificazioni;
- 5)all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.
[2]L'Ente provvede inoltre alla concessione degli assegni vitalizi facoltativi di cui al titolo VIII del predetto testo unico.
[3]Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle anzidette prestazioni.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
