Art. 2
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[1]L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3, in caso di malattia, di parto o di aborto.
[2]L'assistenza e' dovuta anche per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.
[3]Per il conseguimento dei fini indicati nei precedenti commi e' assegnato all'Ente un fondo annuo di lire 200 milioni che sara' inscritto per lire 23 milioni sul bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per lire 10 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per lire 3 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, con corrispondente aumento del contributo all'Azienda stessa a carico dello stato di previsione della spesa, del Minitero dei lavori pubblici, per lire 600.000 sul bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per lire 50.000 sul bilancio della Regia azienda monopolio banane, per lire 20.000 sul bilancio dell'Azienda foreste demaniali e per la quota restante di lire 163.330.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 30 novembre 1945
