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[1]L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3, in caso di malattia, di parto o di aborto.

[2]L'assistenza e' dovuta anche per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

[3]Per il conseguimento dei fini indicati nei precedenti commi e' assegnato all'Ente un fondo annuo di lire 200 milioni che sara' inscritto per lire 23 milioni sul bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per lire 10 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per lire 3 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, con corrispondente aumento del contributo all'Azienda stessa a carico dello stato di previsione della spesa, del Minitero dei lavori pubblici, per lire 600.000 sul bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per lire 50.000 sul bilancio della Regia azienda monopolio banane, per lire 20.000 sul bilancio dell'Azienda foreste demaniali e per la quota restante di lire 163.330.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 30 novembre 1945

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 89/1969

    Questione inammissibile
    14 maggio 1969

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S., in base al quale, per effetto del relativo regolamento di esecuzione, le prestazioni assistenziali dell'Ente sono soggette al limite temporale di 180 giorni all'anno, sollevata con riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, è inammissibile per manifesta irrilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito, instaurato dall'E.N.P.A.S. nei confronti di una propria assistita per la ripetizione di una somma di denaro da quest'ultima riscossa, ad espressa condizione di impiegarla per un pagamento, poi non effettuato.

    Art. 38 cost. · Art. 2 Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art2 · fonte del testo