Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1952 al 21 novembre 1953. Leggi il testo vigente →

[1]L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto.

[2]L'assistenza e' dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

[3]Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennita' di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende.

[4]Tale contributo puo' essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

[5]Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente. 2 6 5 9

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147

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Il D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147 nel modificare l'art. 19 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il contributo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nella misura del 3 per cento".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' esteso anche al personale di ruolo del lotto: ricevitori ed aiuto-ricevitori". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto a partire dal 1 gennaio 1947.

L. 8 aprile 1952, n. 212

9

La L. 8 aprile 1952, n. 212 nel modificare l'art. 19 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente". La L. 8 aprile 1952, n. 212 nel modificare il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

Testo in vigore dal 13 aprile 1952 al 21 novembre 1953

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 89/1969

    Questione inammissibile
    14 maggio 1969

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S., in base al quale, per effetto del relativo regolamento di esecuzione, le prestazioni assistenziali dell'Ente sono soggette al limite temporale di 180 giorni all'anno, sollevata con riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, è inammissibile per manifesta irrilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito, instaurato dall'E.N.P.A.S. nei confronti di una propria assistita per la ripetizione di una somma di denaro da quest'ultima riscossa, ad espressa condizione di impiegarla per un pagamento, poi non effettuato.

    Art. 38 cost. · Art. 2 Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1952

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1948 al 13 aprile 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 aprile 1952, n. 212

    La L. 8 aprile 1952, n. 212 nel modificare l'art. 19 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente". La L. 8 aprile 1952, n. 212 nel modificare il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art2 · fonte del testo