Art. 2
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[1]((L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto.
[2]L'assistenza e' dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.
[3]Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennita' di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende.
[4]Tale contributo puo' essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.
[5]Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.
Testo in vigore dal 30 novembre 1945 al 1 gennaio 1948
