Art. 4
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[1]Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista nell'articolo 2 della presente legge sono considerati familiari:
- 1)la moglie, purche' non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della dipendente ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della dipendente stessa;
- 2)i figli celibi o nubili conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro i limiti di eta' e con le altre condizioni che saranno stabiliti dal regolamento;
- 3)i genitori conviventi e a carico;
- 4)i fratelli e le sorelle conviventi e a carico entro i limiti di eta' e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.
[2]I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria, da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni di cui all'art. 2.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
