Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista nell'articolo 2 della presente legge sono considerati familiari:

  • 1)la moglie, purche' non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della dipendente ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della dipendente stessa;
  • 2)i figli celibi o nubili conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro i limiti di eta' e con le altre condizioni che saranno stabiliti dal regolamento;
  • 3)i genitori conviventi e a carico;
  • 4)i fratelli e le sorelle conviventi e a carico entro i limiti di eta' e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

[2]I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria, da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni di cui all'art. 2.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art4 · fonte del testo