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Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge e' garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati ai natanti stessi ovvero quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e), f) ed h), del precedente art. 1 da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi. ((I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorita' marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore)).
Testo in vigore dal 20 agosto 1959 al 14 maggio 1968
