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Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge e' garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati ai natanti stessi ovvero quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e), f) ed h), del precedente art. 1 da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi. ((I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorita' marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore)).

Testo in vigore dal 20 agosto 1959 al 14 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1957 al 20 agosto 1959. 2 parole tolte, 42 parole aggiunte.

… 1 da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi. I tolto: beni aggiunto: natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi tolto: della aggiunto: ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorita' marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parzialeaggiunto: . Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1457~art9 · fonte del testo