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Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge e' garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati ai natanti stessi ovvero quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e), f) ed h), del precedente art. 1 da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi. I beni dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1957 al 20 agosto 1959
