Per le otto domeniche, di cui al precedente art. 9 sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-05;1302~art11 · fonte del testo