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Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero dal 1° gennaio 1939-XVII fino alla data che sara' stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attivita' industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, oltre che alla normale imposta di ricchezza mobile, ad un'imposta straordinaria.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
