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Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero dal 1° gennaio 1939-XVII fino alla data che sara' stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attivita' industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie, sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, ad una imposta straordinaria sui maggiori utili, relativi allo stato di guerra. La differenza tra il reddito complessivo dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo ed il reddito accertato per ciascun anno all'imposta di ricchezza mobile, secondo le norme che ne regolano l'applicazione, e' soggetta all'imposta medesima a decorrere dal 1° gennaio 1941. Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
