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L'imposta straordinaria indicata all'art. 1 non si applica quando il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 12.000. Non vi e' altresi' applicazione dell'imposta straordinaria, quando l'eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le lire 6000. L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente: del 10 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario; del 25 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario; del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quinti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario; del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza. Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le lire 50.000, le aliquote precedenti sono ridotte alla meta'; le aliquote stesse sono ridotte ai tre quarti qualora il reddito complessivo superi in ciascun anno le lire 50.000 ma non le lire 100.000. Ai fini dell'applicazione delle aliquote stabilite dai commi precedenti, l'eccedenza sul reddito ordinario e' calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile su di essa dovuta. Per le aziende di credito e di assicurazione le aliquote suddette sono applicate tenendo conto del reddito medio del biennio 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII esclusa qualsiasi detrazione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
