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((L'imposta straordinaria indicata all'art. l non in applica quando il reddito complessivo non raggiunga ciascun anno le L. 15.000. Non vi e' altresi' applicazione dell'imposta straordinaria quando la eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le L. 8000. L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente: del 20 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario; del 30 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario; del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quinti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario; del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza. Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le L. 50.000 le aliquote precedenti sono ridotte alla meta'. Quando il reddito complessivo superi le lire 50.000 ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta e' applicata, sulle prime lire 50.000, con aliquote ridotte alla meta'. Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria, la eccedenza sul reddito ordinario e' calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Per le aziende di credito e di assicurazione le aliquote suddette sono applicate tenendo conto del reddito medio del biennio 1937-1938 esclusa qualsiasi detrazione.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'anno 1941.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
