Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. 487 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'applicazione della imposta istituita con la presente legge spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. Per l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta, per la prescrizione dell'azione della finanza, per la risoluzione delle controversie e per quanto altro non sia espressamente disposto nella presente legge valgono le norme vigenti per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Le stesse norme valgono anche per la rettifica delle dichiarazioni, fatta eccezione per quanto riflette il termine per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti non tassati, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in base a bilancio, tale termine restando fissato, in ogni caso, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione e' presentata. La cognizione di tutte le controversie, alle quali dara' luogo l'applicazione della presente legge, sia in ordine all'accertamento del reddito complessivo che, quando necessario, del reddito ordinario, al fine di stabilire i maggiori utili relativi allo stato di guerra e la imposta straordinaria gravante sugli stessi, e di ogni altra nascente dalla presente legge, restera' deferita in primo grado alla Commissione provinciale, in appello alla Commissione centrale per le imposte, come costituite e con i poteri consentiti dalle leggi che le disciplinano, estesa alla Commissione provinciale la facolta' di cui all'articolo 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021. Le controversie in corso saranno, dall'andata in vigore della presente legge, deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni provinciali, eccetto quelle nelle quali sia gia' intervenuta la decisione definitiva di merito della Commissione distrettuale, che seguiranno l'ulteriore corso ordinario, occorrendo, fino alla decisione della Commissione centrale. Ai fini di questa disposizione il Ministro per le finanze costituira' presso detta Commissione centrale una o piu' sezioni speciali. Nonostante quanto e' disposto nel 2° comma del presente articolo, a formare il reddito complessivo di ciascun anno non concorre l'utile derivante da alienazione, impiego o rivalutazione delle merci di proprieta' dell'azienda, limitatamente ad una consistenza pari a quella media esistente nel biennio 1937-1938 o nell'anno 1938, a seconda che si tratti di societa' ed enti tassati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio ovvero di contribuenti diversi. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si detrae dal reddito accertato in ciascun anno quella parte che corrisponde all'utile conseguito nell'anno medesimo dall'alienazione, impiego o rivalutazione della consistenza merci sopra indicata. Salvo quanto disposto all'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili, non concorre a formare il reddito complessivo il plusvalore realizzato mediante l'alienazione di immobili o titoli di proprieta' dell'azienda, a meno che tale alienazione costituisca l'oggetto della normale attivita' dell'azienda stessa. Le norme del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo non si applicano nel caso di cessazione dell'azienda, anche se dipendente da cessione. L'Amministrazione finanziaria, d'accordo con i rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate e dell'Associazione fra le Societa' italiane per azioni, puo' stabilire criteri e coefficienti per la pratica applicazione delle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art12 · fonte del testo