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L'applicazione della imposta istituita con la presente legge spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette. Per l'accertamento e per la rettifica dei redditi soggetti alla imposta, per le prescrizioni dell'azione della finanza, per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nonche' per quanto altro non sia espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme vigenti per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile. Tuttavia ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria la valutazione delle merci di proprieta' dell'azienda non potra' essere fatta in misura superiore ai valori medi risultanti dagli inventari nel biennio 1937 XV-XVI-1938 XVI-XVII o nell'anno 1938 XVI-XVII, a seconda che trattasi di societa' od enti tassati in base a bilancio, o di contribuenti privati. Neppure sara' tenuto conto del plusvalore realizzato mediante l'alienazione di immobili o di titoli di proprieta' dell'azienda, a meno che tale alienazione non costituisca oggetto della normale attivita' dell'azienda stessa. La disposizione del comma precedente si applica limitatamente ad una consistenza delle merci pari a quella media esistente nel biennio o nell'anno indicati nel comma stesso. Le norme dei due commi precedenti non si applicano nel caso di cessazione dell'azienda.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
