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Le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici hanno l'obbligo di comunicare agli Uffici delle imposte gli estremi dei contratti di appalto e di forniture, in qualsiasi forma da essi conclusi con societa' o con privati, le analisi dei prezzi eseguite ai fini dei contratti nonche' la indicazione delle generalita' e del domicilio del contraente e dell'importo dell'avvenuta contrattazione. Le comunicazioni debbono essere fatte all'Ufficio delle imposte del luogo di domicilio dell'appaltatore o fornitore o della sede della societa', entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del contratto. Le predette Amministrazioni hanno inoltre l'obbligo di porre a disposizione dell'Amministrazione centrale e provinciale delle imposte dirette i dati ed i documenti utili per la applicazione della presente legge, ed a fornire ad essa ed ai Collegi giudicanti tutti i chiarimenti e gli elementi che possono occorrere ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo. Per i noli e le forniture all'estero la comunicazione prescritta dal presente articolo deve essere fatta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art15 · fonte del testo