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Il reddito ordinario e', per le societa' ed enti tassati in base a bilancio, pari alla media dei redditi definitivamente accertati od accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII, e per i contribuenti privati pari al reddito definitivamente accertato, o accertabile agli effetti dell'imposta predetta per l'anno 1938-XVI-XVII. Qualora il reddito ordinario risulti inferiore all'8 per cento del capitale investito rispettivamente nel biennio o nell'anno predetti, da valutarsi ai sensi dell'art. 6, le aziende industriali e commerciali possono chiedere che il loro reddito ordinario sia considerato pari alla misura percentuale predetta. Quando per gli affari derivanti dall'esercizio di attivita' intermediarie manchi il reddito accertato od accertabile ai fini della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938 XVI-XVII, o trattasi di attivita' iniziata posteriormente, il reddito ordinario e' valutato nella misura fissa di L. 20.000. Per le aziende produttrici di servizi i cui prezzi siano rimasti bloccati per disposizione di legge dal 5 ottobre 1936-XIV il reddito ordinario determinato in base al presente articolo sara' maggiorato, con effetto dal giorno in cui interverra' una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
