Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della presente legge con le varianti seguenti: 1° la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, e' elevata a L. 10.000; 2° la misura massima della multa comminata dall'art. 18 del citato Regio decreto e' elevata a L. 25.000; 3° la pena pecuniaria comminata dall'art. 21 del citato Regio decreto e' stabilita, per le infrazioni alle norme dell'art. 15 del decreto stesso, nella. misura da L. 100 a L. 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto art. 21 richiamate. Le disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti del citato R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, sono applicabili alla scadenza della prima rata non pagata dell'imposta straordinaria.)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che l'articolo 21 diventa articolo 22.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
