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Nei casi di trasferimento a capitale di riserve di qualsiasi specie effettuate da societa' azionarie dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo in cui essa ha vigore, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi istituita col R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 91, e successive modificazioni, nonche' dell'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, numero 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, numero 76. Fra le riserve indicate nel comma precedente non sono comprese quelle disciplinate dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1209, salva l'eccezione di cui al n. 1, lettera d) dell'art. 7. I trasferimenti di riserve a capitale consentiti dal presente articolo non costituiscono variazioni del capitale ai fini di cui all'art. 7, salvo quanto e' disposto dal n. 1, lettera d), dello stesso articolo.

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art22 · fonte del testo