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[1]E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra istituita con la presente legge. Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE

[2]Mussolini - Di Revel - Grandi

[3]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art23 · fonte del testo