Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

((Le riserve costituite con redditi sfuggiti alla tassazione e gli accantonamenti non tassati, in quanto siano trasferiti a capitale, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile nell'esercizio in cui tale passaggio si verifica e, se trattasi di redditi prodotti successivamente al 31 dicembre 1938, concorrono a formare il reddito complessivo dell'esercizio in cui si verifica il trasferimento a capitale, ai fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. I trasferimenti di riserve ed accantonamenti a capitale non danno luogo, fermi restando gli accertamenti gia' divenuti definitivi, all'applicazione dell'imposta cedolare e dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi; neppure sono tenuti in calcolo nella formazione della media ai fini dell'imposta straordinaria suddetta per gli esercizi i cui bilanci saranno approvati dopo la entrata in vigore della presente disposizione. L'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi si applicano sulle riserve delle societa' azionarie che si trasformino in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, all'atto della trasformazione. La distribuzione agli azionisti delle riserve trasferite a capitale, effettuata in occasione di riduzione di capitale o in dipendenza dello scioglimento della societa', da' luogo all'applicazione dell'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi. La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di riserve trasferite a capitale prima della entrata in vigore delle leggi istitutive delle imposte indicate al comma stesso, oppure trasferite in conformita' all'art. 30 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito con modificazione nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, nonche' di riserve per le quali l'imposta cedolare ed eventualmente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi siano gia' state definitivamente accertate all'atto del trasferimento a capitale, ne' quando si tratti di saldi attivi di rivalutazione monetaria legittimamente trasferiti a capitale.)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che l'articolo 22 diventa articolo 23.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1943

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943. 98 parole tolte, 291 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della impostaaggiunto: Le riserve costituite con redditi sfuggiti alla tassazione e gli accantonamenti non tassati, in quanto siano trasferiti a capitale, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile nell'esercizio in cui tale passaggio si verifica e, se trattasi di redditi prodotti successivamente al 31 dicembre 1938, concorrono a formare il reddito complessivo dell'esercizio in cui si verifica il trasferimento a capitale, ai fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra tolto: istituita con la presente legge. Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi'aggiunto: . I trasferimenti di riserve ed accantonamenti a capitale non danno luogo, fermi restando gli accertamenti gia' divenuti definitivi, all'applicazione dell'imposta cedolare e dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi; neppure sono tenuti in calcolo nella formazione della media ai fini dell'imposta straordinaria suddetta per gli esercizi i cui bilanci saranno approvati dopo la entrata in vigore della presente disposizione. L'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi si applicano sulle riserve delle societa' azionarie che si trasformino in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, all'atto della trasformazione. La distribuzione agli azionisti delle riserve trasferite a capitale, effettuata in occasione di riduzione di capitale o in dipendenza dello scioglimento della societa', da' luogo all'applicazione dell'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi. La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di riserve trasferite a capitale prima della entrata in vigore delle leggi istitutive delle imposte indicate al comma stesso, oppure trasferite in conformita' all'art. 30 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito con modificazione nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: Mussolini - Di Revel - Grandi

tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: , n. 813, nonche' di riserve per le quali l'imposta cedolare ed eventualmente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi siano gia' state definitivamente accertate all'atto del trasferimento a capitale, ne' quando si tratti di saldi attivi di rivalutazione monetaria legittimamente trasferiti a capitale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 19, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che l'articolo 22 diventa articolo 23.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art23 · fonte del testo