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Per le ditte comunque non ancora soggette alla imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario e' determinato mediante opportuni confronti con i redditi definitivamente accertati per l'imposta stessa nell'anno 1938 XVI-XVII, al nome di contribuenti della stessa categoria, salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, per i contratti di appalto o di forniture per i quali si procede a tassazione separata, e' considerato reddito ordinario quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di tassazione normalmente adottati per l'anno anzidetto, per contratti similari eseguiti nella stessa localita'. La norma contenuta nel comma precedente puo' applicarsi anche in confronto delle societa' ed enti tassati in base a bilancio, che effettuino contratti di appalto o di forniture in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937 XV-XVI 1938-XVI-XVII. In tal caso, debbono prendersi per base i coefficienti normalmente adottati nel biennio anzidetto.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
