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Per le societa' ed enti indicati all'articolo precedente che siano stati costituiti posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII o che comunque non abbiano compilato bilanci che avrebbero dovuto servire di base per la tassazione in via definitiva per gli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII, il reddito ordinario sara' considerato pari all'8 per cento del capitale sottoscritto e versato da valutarsi con le norme del successivo art. 6, sempre che detto reddito risulti non inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50 per cento. In tal caso il reddito ordinario e' pari alla somma predetta.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
