Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per le societa' ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, che siano stati costituiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito ordinario e' considerato pari all'8% del capitale investito in ciascun anno, da valutarsi con le norme del successivo articolo 7, sempre che esso non risulti inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50%: in caso contrario il reddito ordinario e' considerato pari alla somma predetta. La stessa disposizione si applica anche per le societa' ed enti costituiti nel corso dell'anno 1938, il cui primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' tuttavia in facolta' delle societa' ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato, con le norme di cui al primo comma dell'art. 2, nei riguardi di societa' ed enti della stessa categoria, esistenti nella stessa localita' o, in mancanza, nella localita' viciniore.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1943

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943. 54 parole tolte, 116 parole aggiunte.

Per le societa' ed enti tolto: indicati all'articolo precedente aggiunto: tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, che siano stati costituiti tolto: posteriormente al aggiunto: dopo il 31 dicembre 1938tolto: -XVII o che comunque non abbiano compilato bilanci che avrebbero dovuto servire di base per la tassazione in via definitiva per gli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII, il reddito ordinario tolto: sara' aggiunto: e' considerato pari all'8 tolto: per cento del capitale sottoscritto e versatoaggiunto: % del capitale investito in ciascun anno, da valutarsi con le norme del successivo tolto: art. 6 aggiunto: articolo 7, sempre che tolto: detto reddito risulti non aggiunto: esso non risulti inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50 tolto: per cento. In tal casoaggiunto: %: in caso contrario il reddito ordinario e' aggiunto: considerato pari alla somma predettaaggiunto: . La stessa disposizione si applica anche per le societa' ed enti costituiti nel corso dell'anno 1938, il cui primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' tuttavia in facolta' delle societa' ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato, con le norme di cui al primo comma dell'art. 2, nei riguardi di societa' ed enti della stessa categoria, esistenti nella stessa localita' o, in mancanza, nella localita' viciniore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art5 · fonte del testo