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Per le societa' ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, che siano stati costituiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito ordinario e' considerato pari all'8% del capitale investito in ciascun anno, da valutarsi con le norme del successivo articolo 7, sempre che esso non risulti inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50%: in caso contrario il reddito ordinario e' considerato pari alla somma predetta. La stessa disposizione si applica anche per le societa' ed enti costituiti nel corso dell'anno 1938, il cui primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' tuttavia in facolta' delle societa' ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato, con le norme di cui al primo comma dell'art. 2, nei riguardi di societa' ed enti della stessa categoria, esistenti nella stessa localita' o, in mancanza, nella localita' viciniore.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
