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Il capitale investito ai sensi della presente legge, e' considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII se trattasi di societa' ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938 XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100. Per le societa' ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili. Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non puo' essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della norma contenuta nel comma secondo dell'art. 2 non potra' comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943
