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Nelle operazioni di speculazione su beni immobili sia di carattere isolato, sia dipendente dall'esercizio di una attivita' continuativa, il maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria, e' rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fosse stata effettuata nell'anno 1938. La disposizione contenuta nel comma precedente applica tanto ai contribuenti non tassati in base bilancio ai fini, dell'imposta di ricchezza mobile, quanto alle societa' ed enti tassati, ai fini della imposta suddetta, in base a bilancio, nei casi previsti nell'ultima parte del quinto comma ed al sesto comma dell'art. 12. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di societa' immobiliari, che siano state attuate in conformita' dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1943

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1940 al 27 marzo 1943. 177 parole tolte, 141 parole aggiunte.

tolto: Il capitale investito ai sensi della presente legge, e' considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII se trattasi diaggiunto: Nelle operazioni di speculazione su beni immobili sia di carattere isolato, sia dipendente dall'esercizio di una attivita' continuativa, il maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria, e' rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fosse stata effettuata nell'anno 1938. La disposizione contenuta nel comma precedente applica tanto ai contribuenti non tassati in base bilancio ai fini, dell'imposta di ricchezza mobile, quanto alle societa' ed enti tassatiaggiunto: , ai fini della imposta suddetta, in base a bilancio, tolto: e pari al capitale impiegato nell'anno 1938 XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio aggiunto: nei casi previsti nell'ultima parte del quinto comma ed al sesto comma dell'art. 12. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di societa' immobiliari, che siano state attuate in conformita' dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. tolto: 100. Per le societa' ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili. Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non puo' essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della norma contenuta nel comma secondo dell'art. 2 non potra' comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali aggiunto: 283 e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art6 · fonte del testo