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Nelle operazioni di speculazione su beni immobili sia di carattere isolato, sia dipendente dall'esercizio di una attivita' continuativa, il maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria, e' rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fosse stata effettuata nell'anno 1938. La disposizione contenuta nel comma precedente applica tanto ai contribuenti non tassati in base bilancio ai fini, dell'imposta di ricchezza mobile, quanto alle societa' ed enti tassati, ai fini della imposta suddetta, in base a bilancio, nei casi previsti nell'ultima parte del quinto comma ed al sesto comma dell'art. 12. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di societa' immobiliari, che siano state attuate in conformita' dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.
Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
