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Il capitale investito ai sensi della presente legge, e' considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII se trattasi di societa' ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938 XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100. Per le societa' ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili. Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non puo' essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della norma contenuta nel comma secondo dell'art. 2 non potra' comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 23 giugno 1942, n. 698, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1943, n. 114, in seguito all'introduzione di un nuovo articolo 6, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che l'articolo 6 diventa articolo 7.

Testo in vigore dal 27 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1943

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1942 al 27 marzo 1943. 356 parole tolte, 185 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: In caso di variazioni nel capitale delle aziende, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII, il reddito ordinario attribuibile alle quote di aumento o di diminuzione e' determinato nella misura fissa dell'8 per cento dell'aumento o della diminuzione stessi, fermo restando, per il caso di aumento, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 5. Le variazioni di capitale che possono considerarsi ai fini del comma precedente sono le seguenti: 1° In aumento:

tolto: a) i versamenti in numerario, per il loro effettivo ammontare comprensivo degli eventuali sopraprezzi;

tolto: b) gli apporti, sia di singole attivita' che di aziende comunque e sotto qualsiasi forma eseguiti, per l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro o, nel caso di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

tolto: c) le quote di utili di competenza del periodo successivo al 31 dicembre 1938-XVII devolute a riserve, sia interne che palesi, o comunque non distribuite;

tolto: d) LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO D.L. 23 GIUGNO 1942, N. 698, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1943, N. 114. 2° In diminuzione:

tolto: a) i rimborsi in numerario, per l'ammontare delle somme versate;

tolto: b) le distribuzioni agli aventi diritto di attivita' comunque e sotto qualsiasi forma eseguite, per l'ammontare dell'imponibile fissatoaggiunto: Il capitale investito ai sensi della presente legge, e' considerato, per le aziende che ne facciano richiesta, pari alla media dei capitali impiegati negli anni 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII se trattasi di societa' ed enti tassati in base a bilancio, e pari al capitale impiegato nell'anno 1938 XVI-XVII, se trattasi di contribuenti privati da valutarsi in entrambi i casi secondo le norme del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100. Per le societa' ed enti predetti dai capitali valutati a norma dell'art. 22 del citato decreto-legge si detrae un ammontare pari a 20 volte l'importo degli interessi indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 4 e il valore dei beni immobili. Nella ipotesi considerata dal terzo comma dell'art. 22 predetto, la valutazione del capitale investito non puo' essere inferiore al valore nominale del capitale sottoscritto e versato. Per le aziende di credito e di assicurazione il capitale investito ai fini della tolto: imposta di registro o, nei casi di registrazione a tassa fissa, dei valori risultanti dagli atti, sotto deduzione, in ambedue i casi, dell'ammontare dei debiti;

tolto: c) la distribuzione in numerarlo o in attivita' di utili maturati in esercizi precedenti o comunque di somme attinenti a riserve di qualsiasi specie. Le variazioni che abbiano avuto od avranno luogo nel corso di un anno solare posteriore al 1938 XVI-XVII sono tenute in conto per lo stesso anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi decorsi dalla data della variazione alla fine dell'anno. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche per le variazioni di capitale che si siano verificate nel corso del biennio 1937 XV-XVI e 1938 XVI-XVII in ragione del numero dei mesi decorsi dall'inizio del biennio stesso fino alla data in cui ha avuto luogo la variazione aggiunto: norma contenuta nel comma secondo dell'art. 2 non potra' comunque essere considerato inferiore all'ammontare del capitale versato e delle riserve patrimoniali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-01;813~art7 · fonte del testo