Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1963 al 19 aprile 1964. Leggi il testo vigente →
La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, ad esclusione dei titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono operare una ritenuta nella misura del 15 per cento. L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate. Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, secondo comma, e 3.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 19 aprile 1964
