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Le societa' e i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, incaricati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni titolo restituito senza la stampigliatura prescritta dall'articolo 5. Se le annotazioni nel libro dei soci vengono omesse o non sono eseguite in conformita' alle norme di legge la societa' e' soggetta alla pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo al quale si riferiscono le annotazioni omesse o irregolari. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967
