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Coloro che non tengono regolarmente i libri e i documenti previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, rifiutano di esibirli o comunque ne impediscono l'ispezione sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art16 · fonte del testo